Statuto TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1 Si è costituita ai sensi degli artt. 36, 37, e 38 del c.c., una Associazione denominata “A’SSUD” L’Associazione ha sede in Lavello (PZ) Via Sandro Pertini n° 8. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione può aderire ad altre organizzazioni aventi scopi affini per il miglior conseguimento dei propri scopi istituzionali. Art. 2 L’Associazione, che non si pone alcuna finalità di lucro, si propone di tradurre in un impegno concreto il particolare senso morale e civile degli associati. In particolare sono campi prioritari di iniziativa ed intervento dell’associazione: - L’impegno a salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, eno-ganostronomico, artigianale e ambientale della Lucania. - L’impegno di mantenere vivi i legami tra gli emigranti e il territorio d’origine attraverso l’organizzazione di eventi culturali ed in particolare di un festival denominato “A’SSUD FESTIVAL” - L’impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico, che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l’immigrazione e di lavoro interculturale; - L’azione tendente a favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale. - L’azione tesa a favorire l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità. - L’intervento per difendere e innovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale e dei soggetti non profit. - L’intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali di politica legate al turismo. - L’iniziativa tesa a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente un architrave del proprio modello di sviluppo. - L’iniziativa e l’attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di lotta al disagio tra le nuove generazioni. - Lo sviluppo di iniziative e di una politica che si impegni per i diritti dei minori che, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, deve costituire l’elemento principale per dare sostegno alla loro soggettività positiva, riconoscendo gli opportuni spazi di vita e adeguati strumenti di partecipazione. - Lo sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche nonché delle libertà di orientamento sessuale e di una libera cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione. - L’impegno a promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà. - Lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine, promuovendo servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio. - La comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica. - Le attività educative e formative anche a carattere professionale. - Le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado. - Le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, d’informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all’interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola. - Le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo. - La salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico. - L’iniziativa e l’attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani. - La lotta alla mafia, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere. Art. 3 Gli organi dell’Associazione sono: - L’Assemblea degli associati; - Il consiglio direttivo; - Il Presidente. TITOLO II - Gli associati Art. 4 Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno al momento dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Ogni facoltà e potere attribuito ai “soci fondatori” deve intendersi di competenza di essi o di quelli superstiti. Art. 5 Sono soci ordinari coloro i quali siano ammessi a far parte dell’Associazione con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Art. 6 I soci fondatori e gli ordinari sono obbligati a versare la quota annuale posta a loro carico dal Consiglio Direttivo, con le modalità e nei tempi stabiliti dal Consiglio stesso. Art. 7 Sia i soci fondatori sia gli ordinari prendono parte alla vita della Associazione beneficiando delle attività che essa svolge; in particolare possono: - trattenersi nei locali dell’Associazione usufruendo dei servizi che l’Associazione offre, con l’osservanza dei tempi e dei modi che saranno fissati dal Consiglio Direttivo e compatibilmente con le strutture e le attrezzature dell'Associazione; - partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione; - iscriversi ai corsi di formazione eventualmente istituiti dall’Associazione stessa. Art. 8 Lo status di associato comporta il diritto di partecipare alle assemblee con conseguente diritto di voto. Art. 9 La qualità di associato viene comprovata dalla iscrizione nel libro degli Associati. Tale libro sarà tenuto nei locali dell’Associazione a cura del Consiglio direttivo. All’atto della iscrizione l’associato apporrà la sua firma nel libro degli associati, a fianco del proprio nome, in segno di accettazione di questo statuto ed in genere di tutte le norme regolamentari che reggono l’ente. Art. 10 Il Consiglio Direttivo, ove lo riterrà, potrà istituire tessere da distribuire agli associati per comprovare l’appartenenza alla Associazione. Art. 11 La qualità di associato non è trasmissibile. Tale qualità si perde per recesso, per esclusione o per espulsione. Il recesso è possibile in ogni tempo e deve essere comunicato all’Associazione con lettera raccomandata. L’esclusione e la espulsione vengono decretate dal Consiglio Direttivo con decisione inappellabile. Tale decisione verrà comunicata al socio con lettera raccomandata. Potrà essere escluso l’associato che: - si sia posto in conflitto di interessi ideali, morali e patrimoniali con l’Associazione. - sia moroso per una annualità nel versamento dei contributi associativi. - non rispetti rigidamente le norme del regolamento interno, eventualmente predisposto dal Consiglio Direttivo. - Si comporti scorrettamente durante lo svolgimento di manifestazioni, gare o concorsi organizzati dall’Associazione. - Si ponga in situazioni di indegnità rispetto all’Associazione. TITOLO III - L’Assemblea dei soci Art. 12 L’assemblea è composta dai soci fondatori e dagli ordinari. Essa approva il bilancio, nomina il Consiglio direttivo ed in genere delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio stesso. Art. 13 L’assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione una volta all’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Può essere, inoltre, convocata quando il Consiglio ne ravvisi la necessità e ne sia fatta richiesta da almeno il 51% dei soci. In questo caso, se il Presidente dell’Associazione non vi provveda, la convocazione può essere effettuata da due membri del Consiglio direttivo. Art. 14 La convocazione dell’assemblea deve farsi con avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza e deve contenere l’ordine del giorno e le materie da trattare. Art. 15 L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere. Art. 16 Le deliberazioni sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 17 L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. Art. 18 Lo statuto potrà essere modificato con il consenso dei soci fondatori o dei superstiti di essi. TITOLO IV - Il Consiglio direttivo Art. 19 Il Consiglio direttivo si compone di tre o cinque membri e viene eletto dall’Assemblea fra i soci fondatori e ordinari. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Art. 20 Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio: - Fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; - Decide sugli investimenti patrimoniali; - Stabilisce l’importo delle quote annue di associazione; - Delibera sull’ammissione dei nuovi soci nonché sull’esclusione ed espulsione degli stessi; - Decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi. - Redige il bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci; - Ha facoltà di redigere un regolamento interno per il buon funzionamento dei servizi sociali. Art. 21 Il primo Consiglio Direttivo viene eletto con l’Atto costitutivo. Art. 22 Nel caso in cui vengono meno prima della scadenza del mandato uno o più membri del consiglio, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio. Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio i restanti membri dovranno convocare l’Assemblea per la sostituzione dei mancanti. Art. 23 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione. A lui compete la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio senza limitazione alcuna. Egli, pertanto, può compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali. In caso di mancanza o impedimento, il Presidente viene sostituito da un Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo. Art. 24 Il Presidente può nominare un delegato alla firma nei modi di legge. TITOLO V - Il Patrimonio Art. 25 Il fondo dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti. Le entrate sono costituite dalle quote versate dagli associati, dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione. TITOLO VI - Disposizioni finali Art. 26 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige un rendiconto annuale. Art. 27 Unico libro da tenersi a cura del Consiglio Direttivo è il libro degli Associati. Il Consiglio direttivo potrà anche istituire il libro dei verbali delle assemblee e quello dei verbali del Consiglio. Art. 28 La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche a fissare le norme per la devoluzione o ripartizione del fondo e alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri. Art. 29 Le eventuali controversie nascenti tra i soci o i soci e l’Associazione circa la interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra ragione, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio composto da tre arbitri non soci, nominati dall’assemblea del associati. Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura, ex bono e equo e con lodo non impugnabile. Art.30 Trattandosi di Associazione di Volontariato costituita esclusivamente per fini di solidarietà, si chiede l’esenzione dai bolli e dalle imposte di registro ai sensi dell’ art.8 della l.266/1991. Art. 31 Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute, in quanto applicabili. |
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